26 Aprile 2016
Tassa sui rifiuti (TARI) – tariffe 2016
Con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 8 marzo 2016 sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2016.
La TARI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, in adempimento a quanto disposto dall’art. 1 comma 689, della legge n. 147/2013 e, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, predispone e invia ai contribuenti apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
SCADENZE DI PAGAMENTO
31 maggio 2016 – rata unica pari al totale dell’importo dovuto oppure:
31 maggio 2016 – rata pari a 1/3
31 agosto 2016 – rata pari a 1/3
31 novembre 2016 – rata pari a 1/3
Fermo restando che l’Ente provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze, in caso di mancato invio o di mancata ricezione dei modelli e dell’avviso di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l’imposta dovuta, in autoliquidazione, nei termini suddetti.
Al contribuente che non versi la TARI in autoliquidazione alle prescritte scadenze , fermo restando la possibilità dello stesso di avvalersi dell’istituto del ravvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs n. 472/1997, è notificato a mezzo raccomandata A.R. e a pena decadenza entro il quinto anno successivo per l’anno d’imposta, avviso d’accertamento per omesso o insufficiente pagamento, con l’applicazione della sanzione del 30% secondo la normativa vigente. L’avviso indica le somme da versare in un’unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, contenente l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
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